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Se hai pagato il mutuo della casa dell’ex durante la convivenza, non hai diritto al rimborso.
Ordinanza Cassazione nr. 11337/2025 Con l’ordinanza 11337/2025 la Cassazione ha recentemente affermato che i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro, nell’ambito del periodo di convivenza more uxorio (cioè tra persone non sposate ma conviventi in modo stabile), sono oggetto di adempimento di un’obbligazione naturale. E, proprio per questo, ne scaturisce l’impossibilità di chiederne il rimborso