Ordinanza Cassazione nr. 11337/2025
Con l’ordinanza 11337/2025 la Cassazione ha recentemente affermato che i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro, nell’ambito del periodo di convivenza more uxorio (cioè tra persone non sposate ma conviventi in modo stabile), sono oggetto di adempimento di un’obbligazione naturale. E, proprio per questo, ne scaturisce l’impossibilità di chiederne il rimborso alla fine della relazione affettiva. Nel caso concreto, un uomo aveva citato in tribunale la ex convivente, chiedendone la condanna alla restituzione di circa 20mila euro che aveva pagato per il mutuo dell’appartamento di proprietà della donna. La Cassazione ha ribadito che – con particolare riferimento all’esecuzione degli obblighi di assistenza morale e materiale nascenti dalla formazione sociale della convivenza more uxorio – i versamenti di denaro eseguiti dal convivente a favore dell’altro, durante il rapporto affettivo sotto lo stesso tetto, non possono essere restituiti. Entra, infatti, in gioco la citata obbligazione naturale di cui all’art. 2034 del c.c., ossia un dovere morale o sociale che, pur non essendo giuridicamente coercibile (cioè non può essere imposto da un giudice), produce effetti se spontaneamente adempiuto. In termini pratici, una volta che il soggetto – in forma di collaborazione verso il convivente – ha volontariamente eseguito la prestazione (ad es. un pagamento), non può più chiederne la restituzione. Per la Suprema Corte l’importo complessivo versato per sostenere le rate mensili del mutuo era corrispondente a quanto di solito è speso dagli inquilini a titolo di canone di locazione per un appartamento; conseguentemente, risultava proporzionato e, come tale, da ricondursi pienamente ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, doverosa nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo. Nell’ordinanza in oggetto la Cassazione ha anche rimarcato che, nel solco del principio che precede e sulla scorta di una linea giurisprudenziale solidata (cfr. Cass. n. 14732/2018 e n. 11303/2020), è configurabile l’ingiustizia dell’arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell’altro nel caso di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.